TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      1. Identico.

        2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       4. Identico.